Ferie annuali: mancata fruizione
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Riportiamo uno stralcio della nota del Ministero del Lavoro n° 25 di data 26/10/2006 sulla mancata fruizione delle ferie annuali con la possibilità di monetizzazione delle stesse.
Non possono essere monetizzate, vale a dire sostituite con apposita indennità, le ferie maturate e non fruite una volta trascorso il periodo previsto dalla legge per la relativa fruizione. Questo è quanto risposto dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad un interpello, dove si precisa che durante il rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto a godere delle ferie maturate consecutivamente in caso di richiesta per due settimane nell'anno di maturazione e nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione per le ulteriori due settimane, rientranti nel periodo minimo; d'altro canto il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire ed agevolare tale fruizione, incorrendo in caso contrario in sanzioni. Possono essere monetizzate esclusivamente:
· le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003); · le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l'anno di riferimento; · le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale. |
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